LO STATUTO
| Art.
1 -
E costituita unAssociazione denominata "AssoCittadini
Associazione degli utenti e dei consumatori". Art. 2. LAssociazione è apartitica, non ha fini di lucro ed è fondata su principi democratici e liberali. Essa ha lo scopo di: fornire la vigilanza e la protezione, in ogni sede ed istanza, anche giuridica ed amministrativa, degli interessi economici e giuridici degli associati, consumatori ed utenti di servizi, ivi inclusi i risparmiatori investitori privati sia nellinteresse dei singoli che della categoria, secondo i Regolamenti che verranno adottati dallAssociazione. LAssociazione opera, di conseguenza, anche a tutela del patrimonio ambientale e dei diritti civili dei cittadini, promuovere ed
attuare di una politica di formazione, educazione ed
informazione del consumatore e dellutente,
utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed
organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per
instaurare un nuovo e più razionale rapporto
socioeconomico tra produzione e distribuzione dei beni di
consumo e tra erogazione e fruizione dei servizi; la
promozione di corsi, convegni, seminari, giornate di
studio e simili, con lintento di favorire gli
scambi anche culturali tra gli associati, tra di loro e
lAssociazione e tra questa e terze entità
pubbliche e private; Art. 3 - il numero degli associati è illimitato, allAssociazione possono aderire persone che abbiano compiuto diciotto anni di età, che siano interessate agli scopi ed ai programmi dellAssociazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto ed i regolamenti. |
| Art.
4 - Gli appartenenti allAssociazione si dividono in soci onorari, soci fondatori, soci ordinari. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere per particolari requisiti o meriti. Sono soci fondatori i membri promotori dellAssociazione che siano intervenuti allatto costitutivo. Tutti gli altri soci sono considerati soci ordinari. Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate ciascun anno dal Consiglio Direttivo il quale avrà facoltà di esentare da tale pagamento i soci onorari. Art. 5 - Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sullammissione o meno. Art. 6 - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con lAssociazione è quello indicato sul libro dei soci allatto delliscrizione, ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 7 - Lassociato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con lo scadere dellanno in corso purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno due mesi prima. Art. 8 -
Lesclusione dellassociato viene deliberata
dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi: Art. 9 - Il patrimonio dellassociazione è costituito da: quote associative
e maggiori contributi dei soci Art. 10 . LAssociazione, previo delibera del Consiglio Direttivo, potrà svolgere attività commerciali purchè riferibili al conseguimento degli scopi associativi. Art. 11 - E esclusa in ogni caso la possibilità per lAssociazione di fare sollecitazione del pubblico risparmio finalizzato all'investimento in valori mobiliari e di esprimere consulenza in merito alla negoziazione di valori mobiliari. Art. 12. - Lesercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni da tale data verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio. Art. 13 - Organi
principali dellAssociazione sono: Art. 14 - Il Consiglio
Direttivo è composto almeno da tre membri eletti
dallAssemblea degli associati e da non più di nove
membri. Sono condizioni di eleggibilità dei membri del
Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, le
stesse richieste per la nomina ad Amministratore di
società di capitali, di non avere interessi, di non
esercitare imprese e/o attività che direttamente o
indirettamente costituiscono motivo di incompatibilità
con gli scopi e gli interessi dellAssociazione,
nonché di non essere compromessi in questioni che in
ogni modo possano indurre discredito sulle persone degli
stessi membri del Consiglio Direttivo. I membri stessi
restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Art. 15 - il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dellAssociazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso luso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori. Art. 16 - Il Presidente del Consiglio Direttivo e disgiuntamente il Vice Presidente hanno la rappresentanza legale dellAssociazione di fronte a terzi ed in giudizio e curano lesecuzione di quanto deliberato dallAssemblea e dal Consiglio. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo consideri necessario o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti. Il Presidente firma gli atti e quando occorre per lesplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dellAssociazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Art. 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo protempore è il responsabile per i rapporti tributari, e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dellAssociazione. Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica: in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in sua assenza, del Vice Presidente. Art. 19 - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogniqualvolta un suo membro lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno una volta allanno per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo e per la determinazione della quota sociale. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre laccettazione delle donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano allAssociazione, esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti ed i Codici di comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative predisposte dallAssociazione per il raggiungimento egli scopi istituzionali. Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone o enti specializzati conferendo alluopo incarichi, deleghe e mandati. Art. 20 - Nel caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere questi viene sostituito per il restante periodo del quinquennio dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione: tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale. Art. 21 - LAssemblea è composta da tutti i membri dellAssociazione in regola con il pagamento delle quote associative al momento dellAssemblea, ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da terzi con delega scritta purché non sia un membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di cinque deleghe al medesimo soggetto. LAssemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta allanno presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso purché in Italia. LAssemblea è convocata con avviso agli associati, raccomandato o pubblicato su giornale a diffusione nazionale, da effettuarsi almeno quindici giorni prima delladunanza. LAssemblea approva il bilancio il bilancio preventivo e consuntivo, nomina i membri del Consiglio Direttivo, ratifica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto ad eccezione delle deliberazioni che comportino il trasferimento della sede sociale nellambito delle stesso Comune, le quali potranno essere prese dal Consiglio Direttivo. LAssemblea delibera inoltre su quanto altro demandato per legge o per statuto. Art. 22 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi lAssemblea nomina il suo Presidente. Il Presidente dellAssemblea è assistito da un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea. Le Assemblee che deliberino lo scioglimento o modifiche statutarie saranno verbalizzate a cura di un notaio. Art. 23 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti. Art. 24 - Il Presidente dellAssociazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare lAssemblea se almeno un decimo dei soci ne faccia espressamente richiesta scritta al Consiglio Direttivo con ordine del giorno comune. Art. 25 - LAssociazione ha durata illimitata. Art. 26 - Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallAssemblea dei soci con la maggioranza di cui allart. 20 la quale delibera anche in ordine alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio. Art. 27 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.rato dallAssemblea dei soci con la maggioranza di cui allart. 20 la quale delibera anche in ordine alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio. |